Rescaldina, 10 maggio 2010
CIRCOLARE DI STUDIO N. 02/2010 : Operazioni con Paesi “black list”.
Oggetto: Ministero Economia e Finanze, D.M. 30/3/2010 ; D.L.25/3/2010 n.40, art.1. La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto.
L’art.1, commi da 1 a 3, del D.L.40/2010, ha introdotto un nuovo adempimento informativo volto a contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali. Esso consiste nell’obbligo di comunicazione telematica all’’genzia delle entrate, da parte dei soggetti passivi iva, di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, a partire dal 1 luglio 2010, nei confronti di operatori economici residenti e localizzati nei paesi “Black list”.
La comunicazione dovrà contenere:
– i dati identificativi controparte (ragione sociale, codice fiscale, p. iva, sede legale, ecc.)
– l’importo complessivo delle operazioni attive e passive distinte tra imponibili, non imponibili, esenti e non soggette .
La periodicità della comunicazione dovrà essere :
– trimestrale in caso di soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000,00 ;
– mensile da parte dei soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate al punto precedente.
L’invio deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Pertanto il primo invio telematico è previsto per il 31/8/2010 per i soggetti “mensili” e per il
31/10/2010 per i soggetti chiamati a comunicare le operazioni del terzo trimestre solare del 2010.
Le sanzioni previste vanno da un minimo di € 516,00 ad € 4.132,00 PER OGNI VIOLAZIONE COMMESSA.
LISTA PAESI “BLACK LIST”:
ISOLE DEL CANALE MANICA ANDORRA ANGOLA ANGUILLA ANTILLE-OLANDESI ARUBA BAHAMAS BAHREIN BARBADOS BARBUDA BELIZE BERMUDA BRUNEI CIPRO COREA DEL SUD COSTARICA DOMINICA ECUADOR KENIA KIRIBATI LIBANO LIBERIA LIECHTENSTEIN MACAO MALDIVE MALESIA MALTA MAURITIUS MONACO MONTSERRAT NAURU NIUE NUOVA CALEDONIA OMAN PANAMA POLINESIA FRANCESE EMIRATI ARABI UNITI FILIPPINE GIBILTERRA GIBUTI GRENADA GUATEMALA HONG KONG ISOLA DI MAN ISOLE CAYMAN ISOLE COCK ISOLE MARSHALL ISOLE TURKS E CALCOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI STATUNITENSI PORTORICO SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SALOMONE SAMOA SAN MARINO SANT’’LENA SARK SEYCHELLES SINGAPORE SVIZZERA TAIWAN TONGA TURKS E CAICOS TUVALU URUGUAY VANUATU
Il D.L.40/2010 richiama la disciplina contenuta nell’’t.110, co. 10 e segg., D.P.R. 917/86, che esclude la deduzione fiscale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate nel paesi black list. Il contribuente è legittimato a dedurre tali spese se, alternativamente, riesce a dimostrare che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell’occasione i migliori saluti.
Dott. Paolo Colombo