Addì, 19 Dicembre 2011
Oggetto : D.L. “Monti” n.201 del 6 dicembre 2011
La manovra correttiva operata dal D.L. “Monti” prevede una serie di novità fiscali per alcune delle quali di seguito si riassumono gli aspetti più importanti .
1) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA :
L’operatività dell’imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dal decreto sul federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011) viene anticipata al 1° gennaio 2012.
La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire, salvo smentite, insieme alla componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali). L’aumento dell’imposta rispetto all’ICI riguarda sia il coefficiente di calcolo che la percentuale dell’imposta. Il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per i seguenti nuovi coefficienti:
- a) 160 per i fabbricati (abitazioni, box, tettoie) classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;
- b) 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (scuole, caserme, ospedali pubblici) e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5(laboratori artigianali);
- c) 80 per i fabbricati (uffici) classificati nella categoria catastale A/10 e D/5 (banche e assicurazioni);
- d) 60 per i fabbricati (capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, palestre, ospedali privati) classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5). Il moltiplicatore passerà a 65 dal 2013;
- e) 55 per i fabbricati (negozi) classificati nella categoria catastale C/1.
- f) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Per completezza di informazione si indicano di seguito i coefficienti utilizzati ai fini del calcolo dell’ICI : a)100 , b) 140 per cat. B e 100 per cat. C , c) 50 , d) 50) , e) 34 L’aliquota base è pari allo 0,76% (con la possibilità di aumento/diminuzione dello 0,3% ad opera dei comuni), mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% (con la possibilità di aumento/diminuzione da parte dei comuni dello 0,2%); per quest’ultima, inoltre, è prevista una deduzione di 200 euro (rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione) ed una ulteriore deduzione pari ad € 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni.
Invece, i fabbricati rurali (cat. A/6) scontano l’aliquota dello 0,4% (abbattibile dello 0,1%).
Si evidenzia che per gli immobili a disposizione non sarà più dovuta l’IRPEF maggiorata di 1/3 .
Infine, per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con mod. F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).
2) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA :
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene prevista la possibilità per le società di capitali residenti soggette ad IRES (art. 73, lett. a) e b) TUIR) e per le imprese individuali, le Snc e le Sas in contabilità ordinaria di dedurre un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Per le società non residenti (art. 73,lett. d) TUIR) l’agevolazione spetta alle stabili organizzazioni in Italia. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un’apposita aliquota percentuale (per il 2011 fissata al 3% e per gli anni successivi determinata con un D.M. entro il 31 gennaio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il D.M. che individuerà l’aliquota percentuale terrà conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. Gli incrementi patrimoniali possono consistere in versamenti di denaro in conto capitale e in destinazioni degli utili a riserva. I versamenti dei soci decorrono pro rata temporis cioè con ragguaglio al tempo. L’accantonamento degli utili a riserva (esclusa la riserva legale e le altre poste non disponibili) ha effetto già dal 1^ gennaio dell’anno in cui è deliberato. L’incremento patrimoniale si misura al netto di eventuali rimborsi di capitale o di distribuzioni di riserve. Le perdite invece, pur intaccando il patrimonio, non intaccano gli incrementi rilevanti per l’ACE.
3) IRAP – ESTENSIONE DEL CUNEO FISCALE
Aumenta la deduzione dall’anno di imposta 2012, ai fini delle imposte sul reddito, del 100% dell’IRAP versata dai contribuenti, attualmente fissata al 10%. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione dal reddito d’impresa un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle vecchie deduzioni già previste e relative ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (art. 11, co. 1, lett. a), per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci (art. 11, co. 1-bis), forfetarie (art. 11, co. 4-bis) e per i lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a 400.000 euro (art. 11, co. 4-bis1). Viene inoltre aumentato il cuneo fiscale e le deduzioni IRAP in caso di assunzione a tempo determinato di donne e giovani minori di 35 anni. La deduzione in questi casi sarà di euro 10.600,00 in luogo dell’importo ordinario di euro 4.600,00 annui.
La nuova norma consente di portare in deduzione da IRES e IRPEF 10% dell’IRAP relativa ai costi sostenuti per interessi passivi ed oneri ad essi assimilati.
4) DETRAZIONE 36% e 55%
La detrazione del 36% relativa alle spese per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazioni edilizie (art. 3, co,. 1, lett. a-d) D.P.R. n. 380/2001), sino ad un ammontare di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare viene riscritta e inserita nel TUIR (art. 16-bis). I soggetti beneficiali, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono, sostanzialmente, quelle attualmente previste. La “nuova” detrazione è a regime (quindi, non è più soggetta a scadenza) e spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012.
La detrazione del 55% per le opere di risparmio energetico è prorogata senza modifiche per tutto il 2012, con la rateazione in dieci quote annuali. Dal 2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare della detrazione ridotta al 36%.
5) STOP AI CONTANTI
Si riduce a euro 999,99 l’importo massimo di utilizzo del denaro contante. E’ infatti vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche tra privati) quando il valore di una stessa operazione, pagata anche in diverse frazioni, è pari o superiore a euro 1.000,00. Gli operatori bancari, in caso di prelevamenti/versamenti di somme sopra la soglia che in base ad elementi concreti che inducono a ritenere che con tali operazioni avviene una violazione del divieto di trasferimento, sono obbligati ad effettuare comunicazione al M.e.f. ed all’Agenzia delle
Entrate entro 30 giorni.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L., devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31/3/2012.
Inoltre, stipendi, PENSIONI e compensi superiori a Euro 1.000,00 corrisposti dalla Pubblica Amministrazione dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante.
In via transitoria non saranno applicate sanzioni per le infrazioni commesse entro il 31/1/2012.
6) ADDIZIONALE AUTO DI LUSSO
Introdotta dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
E’ prevista una modularità degli importi in funzione dell’anzianità del veicolo come segue :
anzianità > 20 anni : no superbollo
anzianità > 15 anni : superbollo ridotto al 15 %
anzianità > 10 anni : superbollo ridotto al 30%
anzianità > 5 anni : superbollo ridotto al 60% .
7) IMBARCAZIONI – TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO
Introdotta, dal 1° maggio 2012, una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.
La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
- a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
- e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.
8) RIFORMA TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Il pacchetto delle misure in materia previdenziale è corposo e rappresenta una vera e propria riforma.
In sintesi, le novità più importanti sono le seguenti:
- applicazione, dal 1° gennaio 2012, del sistema contributivo, pro-rata, per tutti i lavoratori;
- possibilità di richiedere all’ente previdenziale la certificazione dei diritti per requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
- sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2012, della pensiona di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità con la “pensione di vecchiaia ordinaria” e la “pensione anticipata”;
- revisione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria che, dal 2012, spetterà con 62 anni per le lavoratrici dipendenti del settore privato e 63 anni e mezzo per quelle autonome, con 65 anni per i lavoratori dipendenti e 66 anni per quelli autonomi e le dipendenti del settore pubblico, sempre che ci sia un’anzianità contributiva di 20 anni;
- validità della disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita, con la previsione che i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia siano non inferiori a 67 anni per colo che maturano il diritto dall’anno 2022;
- possibilità, dal 1° gennaio 2012, di accedere alla pensione anticipata solo in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne;
- penalizzazione per ogni anno di anticipo per coloro i quali accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni;
- eliminazione delle c.d.”finestre”;
- validità dei vecchi requisiti per alcune categorie di soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (lavoratrici che optano per il sistema contributivo ex art. 1, co. 9 Legge n. 243/2004, lavoratori in mobilità, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ecc.);
- revisione delle modalità per il riconoscimento della pensione anticipata per i lavori usuranti;
- eliminazione, a partire dal 2012, del requisito minimo di tre anni di contribuzione per procedere alla totalizzazione;
- incremento, dal 1° gennaio 2012, delle aliquote dovute dagli iscritti alla gestione commercianti e artigiani dello 0,3% annuo fino al raggiungimento del 22%;
- rideterminazione delle aliquote contributive in agricoltura;
- adozione, entro il 31 marzo 2012, di apposte misure per assicurare l’equilibrio finanziario da parte delle Casse private;
- blocco per il 2012 e 2013 delle rivalutazioni delle pensioni di importo superiore a 1.400,00 euro mensili (due volte il trattamento minimo INPS);
-agevolazione della totalizzazione gratuita dei segmenti contributivo accreditati in gestioni diverse.
9) CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE – TRASPARENZA DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE
Per combattere più incisivamente l’evasione fiscale e favorire l’emersione di base imponibile viene previsto quanto segue:
- a) l’applicazioni delle sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) previste per le falsità nelle autocertificazioni per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero;
- b) l’obbligo di comunicare dal 1° gennaio 2012, a carico di tutti gli operatori finanziari, periodicamente all’anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti loro clienti nonché ogni altra informazione relativa a questi rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali. L’obiettivo dichiarato è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter utilizzare tali dati per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione su cui indirizzare i controlli; tali informazioni saranno moltiplicate dall’abbassamento del limite all’utilizzo del contante a euro 1.000,00;
5
- c) la revisione della norma contenuta nel D.L. sviluppo (art. 7, D.L. n. 70/2011) in materia di accessi; in particolare, vengono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, la ripetizione non degli stessi per periodi di tempo inferiori al semestre, la conseguente responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini;
- d) l’applicazione di una sorta di super-congruità già per l’annualità 2011 per coloro che risultano congrui e coerenti agli studi di settore, i quali sono esclusi dagli accertamenti analitici-induttivi basati su presunzioni semplici e la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione di accertamento. Inoltre l’accertamento sintetico risulta possibile solo quando il reddito accertabile si discosta di un terzo (al posto di un quinto) dal reddito dichiarato;
- e) per coloro che risultano non congrui viene stabilito che risulteranno destinatari di specifici piani di controllo e per coloro che non utilizzano uno specifico conto corrente dedicato all’attività i controlli saranno svolti con l’utilizzo delle indagini finanziarie;
- f) la comunicazione dall’INPS all’Agenzia delle Entrate e alla G.D.F. i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali per eseguire controlli sui redditi dichiarati dai medesimi.
10) PRELIEVO DEL 0,1% SUI PRODOTTI FINANZIARI E BOLLI SU C/C
Al posto della tradizionale imposta di bollo fissa di euro 34,20 annui, per i dossier titoli superiori a euro 50.000,00 sarà introdotto un prelievo proporzionale pari al 0,1% per il 2012 e al 0,15% dal 2013 con un minimo di euro 34,20 e un massimo (solo per il 2012) di euro 1.200,00 annui.
L’imposta si applicherà su tutti i prodotti finanziari, con le sole eccezioni di fondi pensione e fondi sanitari, in proporzione al valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti. L’imposta di bolle sui c/c è fissata in € 34,20. Esentati dall’imposta i conti correnti e postali con giacenza media annuale inferiore a € 5.000,00. L’imposta è fissata in € 100,00 annui per i c/c delle società.
11) PRELIEVO DEL 1,5 % SUI CAPITALI SCUDATI
La manovra introduce un prelievo aggiuntivo a quello già riscosso in base agli scudi del 2001 , 2003 e 2009, quindi anche sui capitali regolarizzati 10 anni fa, pari al 1,5% dei capitali scudati. L’imposta potrà essere trattenuta e ricevuta dagli intermediari che gestiscono, amministrano o detengono capitali rimpatriati o regolarizzati. Il riferimento generico alle attività dovrebbe significare che l’imposta dovrebbe colpire anche attività immobiliari, metalli e oggetti preziosi, oggetti d’arte, ecc..
L’imposta si applicherà sugli importi a suo tempo indicati sulla dichiarazione di emersione, quindi anche nel caso in cui le attività siano attualmente dismesse o prelevate, presenti su conti ancora segretati, ed alle attività regolarizzate. Se l’intermediario non riceverà la provvista dall’interessato, dovrà indicare tale fatto all’agenzia delle entrate, la quale riscuoterà l’importo dovuto a mezzo ruolo. L’imposta dovrà essere versata in due rate entro il 16/2/2012 e 16/2/2013.
12) IMMOBILI ALL’ESTERO
La manovra introduce dal 2012 un’imposta patrimoniale pari allo 0,76% da applicare al valore dell’immobile situato all’estero dichiarato nella dichiarazione dei redditi. Saranno poste in riduzione dell’importo dovuto le imposte pagate nello stato estero.
13)ADDIZIONALE REGIONALE
A decorrere dall’anno d’imposta 2011 l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF passa da 0,9% a 1,23%.
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Dr. Colombo Paolo