Rescaldina, 15/02/2011
– IVA SUI SUBAPPALTI IN EDILIZIA : dal 01/01/2007 è entrato in vigore il cosiddetto sistema del “reverse charge” IVA. La nuova regola prevede che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi a talune prestazioni di servizi, rese da alcuni soggetti subappaltatori nel settore edile, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. I soggetti subappaltatori del settore edile cui si applica questa disciplina sono quelli il cui codice attività ATECOFIN 2004 è compreso tra il n. 45.11.0 e il 45.45.0. Dall’applicazione del sistema dell’inversione contabile risulta che l’unico soggetto che deve ricevere le fatture con addebito dell’IVA è il soggetto titolare della licenza di costruzione o di altro documento equipollente. Il prestatore di servizi obbligato ad applicare questo regime deve emettere fatture
senza applicare IVA con la seguente dicitura :”Escluso IVA art.17 c.6 D.P.R. 633/72 così come integrato dall’art. 1 c.44 della L. 296/06 “. Il destinatario delle fatture dovrà operare particolari registrazioni contabili specifiche per tali tipi di operazioni
Distinti saluti.
Dr. Colombo Paolo