Rescaldina, 19/09/2013
Oggetto: NOVITA’ DETRAZIONE FISCALE ACQUISTO MOBILI
Per usufruire della nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di determinati elettrodomestici (c.d.“bonus arredamento”) non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ma si possono utilizzare anche carte di credito o di debito.
I mobili e gli elettrodomestici devono però essere destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle parti comuni di edificio residenziale oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.
Sono questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 29 di ieri, che analizza la nuova agevolazione disciplinata dall’art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90.
Come precisato dall’Agenzia, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di:
– mobili, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché di materassi e di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile; non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (es. il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
– grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
– grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei “grandi elettrodomestici”, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere nuovi ed acquistati nel periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono però essere “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Secondo l’Agenzia, il “bonus arredamento” è collegato ai seguenti interventi edilizi, in relazione alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, per le quali si usufruisce della specifica detrazione IRPEF “maggiorata” del 50%:
– manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
– manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di Cod.Fisc. e P.Iva n. 06046970965 costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).
L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali:
– consente di beneficiare del “bonus arredamento” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
– non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della nuova detrazione.
La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non può essere superiore a 10.000 euro. Al riguardo, viene chiarito che il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il “bonus arredamento” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.
Per fruire della detrazione, i pagamenti degli acquisti di mobili ed elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio devono essere effettuati:
– mediante bonifici bancari o postali contenenti: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
– oppure mediante carte di credito o carte di debito; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
È inoltre necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Distinti saluti.
Dr. Paolo Colombo