Rescaldina, 03/02/2015
Oggetto: SPLIT PAYMENT –REVERSE CHARGE – FATTURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Riferimenti : art.1 co. 629 lett. a), lett. b) / co. 631 L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) La Legge di Stabilità 2015, art. 1 co. 629, lett. b) introducendo il nuovo art.17-ter DPR 633/1972, prevede un nuovo metodo di versamento dell’IVA relativo alle fatture emesse dal 1/1/2015 nei confronti degli Enti pubblici che non sono debitori di imposta sul valore aggiunto, tassativamente indicati nel nuovo art. 17 citato:
– Stato ed organi dello Stato
– Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi
– Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
– Istituti universitari
– Aziende sanitarie locali
– Enti ospedalieri
– Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico
– Enti pubblici di assistenza e beneficenza
– Enti pubblici di previdenza
Sulla base di questo nuovo metodo il versamento dell’Iva all’Erario viene effettuato direttamente dall’Ente pubblico, sulla base delle fatture da questi ricevute. Pertanto l’Ente pubblico corrisponderà al proprio fornitore l’importo della fattura al netto dell’Iva ivi esposta.
Sulle fatture deve essere esposta la seguente indicazione : “Scissione dei pagamenti art.17-ter DPR 633/72”.
Sono esclusi dallo Split Payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sui redditi nonchè le operazioni, per le quali si applica il reverse charge di cui all’art.17 co. 6 del DPR 633/72 così come modificato dal co. 629 lett.a) e co.631, che hanno ad oggetto le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
Il nuovo REVERSE CHARGE art.17 co. 6 del DPR 633/72 non contiene nessun riferimento al limitazioni soggettive, per cui le nuove disposizioni sono applicabili non solo ai lavori in subappalto ma anche nel caso in cui le prestazioni siano rese nei confronti del contraente generale a cui il committente ha affidato la totalità dei lavori.
Cordiali Saluti
Dr. Paolo Colombo