Rescaldina, 10 marzo 2010
CIRCOLARE DI STUDIO N. 01/2010
Oggetto: D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 “modifiche IVA”; disciplina modelli Intrastat; L.Finanziaria 2010.
La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:
– LUOGO DI TASSAZIONE DEI SERVIZI : Nel definire i nuovi criteri di territorialità, il Legislatore ha sostituito l’art.7 D.P.R. 633/72 con sette nuovi articoli che vanno dal 7 al 7-septies.
La regola generale della tassazione IVA dei servizi è contenuta nell’art.7-ter che individua il luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi dell’imposta, stabilito nel Paese di stabilimento del
committente (o cliente). Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma la regola di tassazione nel paese del prestatore.
L’art.7-quater disciplina le deroghe al principio generale per servizi particolari, ai quali si applicano i seguenti criteri:
1) Art.7-quater lett. a) : per i servizi resi per gli immobili il principio della territorialità viene applicato in relazione all’ubicazione del bene e pertanto l’imposta viene assolta nello Stato dove l’immobile è situato;
2) Art.7-quater lett. b) : per i servizi di trasporto di passeggeri il principio della territorialità è correlato al tragitto, in proporzione alla distanza percorsa all’interno dello stato;
3) Art.7-quater lett. e) : le prestazioni di servizio di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando gli stessi mezzi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno della Comunità;
L’art.7-quinquies disciplina che a partire dal 1/1/2011 le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed
esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considereranno effettuate nel territorio dello Stato quando le
medesime attività saranno ivi materialmente svolte.
2 Casistiche ed adempimenti.
a) Effettuazione di prestazione di servizio a soggetto passivo estero (no servizio in deroga).
1) cliente comunitario : Operazione fuori campo IVA art.7-ter Dpr 633/72 Obbligo di emettere fattura indicando il numero partita IVA del cliente UE Compilare e inoltrare il modello Intrastat 2)cliente extra UE : Operazione fuori campo IVA art.7-ter Dpr 633/72
b) Ricevimento di prestazione di servizio da soggetto passivo estero (no servizio in deroga).
1)fornitore comunitario : Al ricevimento della fattura procedere ad integrazione della fattura e reg.ne reverse charge su registri acquisti e vendite (art.17 c.2 Dpr 633/72) Compilazione del modello Intrastat
2) fornitore extra UE : Al ricevimento della fattura procedere ad emissione di autofattura da parte del soggetto italiano e reg.ne reverse charge su registri acquisti e vendite (art.17 c.2 Dpr 633/72)
c) commercio elettronico acquisto on line diretto (pagamento e ricevimento software on line) Trattasi di acquisto di servizi (vedi lett.b) se il prestatore è soggetto economico estero
d) commercio elettronico acquisto on line indiretto (pagamento on line e ricevimento prodotto con canali di trasporto tradizionali) Trattasi di acquisto di beni merce intracomunitario o importazione se il venditore è soggetto economico estero
– COMUNICAZIONE INTRASTAT : è stato modificato l’art.49 della L.427/1993 prevedendo che l’inoltro degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate da un soggetto IVA
italiano (cessioni e acquisti intracomunitari di beni e servizi) deve avvenire esclusivamente per via telematica, non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello del periodo di riferimento. L’inoltro deve essere effettuato con cadenza trimestrale oppure mensile se il totale delle operazioni effettuate nel trimestre, per ciascuna categoria di operazioni, è superiore a € 50.000,00.
– AFFRANCAMENTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE : è stato riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili ed agricoli ai fini dell’eventuale riduzione della plusvalenza in futuro conseguibile a seguito della cessione a titolo oneroso. Tramite perizia, giurata entro il 31/10/2010 e comunque antecedente la cessione, è pertanto possibile attestare il valore alla data del 1/1/2010. L’imposta sostitutiva è pari al 4% della rivalutazione per terreni e partecipazioni qualificata e al 2% della rivalutazione nel caso di partecipazioni non qualificate. Il versamento deve essere effettuato entro il 31/10/2010. E’ possibile la rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione di interessi al 3% annuo.
A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell’occasione i migliori saluti.
Dott. Paolo Colombo