CIRCOLARE DI STUDIO N. 03/2010 : “Manovra d’estate”

Rescaldina, 13 maggio 2010

CIRCOLARE DI STUDIO N. 03/2010 : “Manovra d’estate”.

Oggetto: D.L. 31/05/2010 n.78/2010, convertito dalla L.30/07/2010 n.122 (manovra dell’estate); provv. Agenzia delle Entrate del 25/06/2010 “modello di comunicazione dati catastali dei contratti di locazione”; L.13/08/2010 n.136 (piano straordinario contro le mafie); Delibera Giunta Regione Lombardia n.8745/2008.

La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale e civilistica dalle disposizioni legislative indicate in oggetto.

-Tessera di riconoscimento degli addetti ai cantieri e nuove indicazioni per la bolla di consegna

L’art.5 della L.136/2010 stabilisce che a partire dal 7/9/2010 la tessera di riconoscimento deve indicare, oltre agli elementi previsti dall’art.18, c.1, lett.u), del D.Lgs.9/4/2008 n.81, anche la data di

assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione; in caso di lavoratori autonomi, la tessera dovrà contenere anche l’indicazione del committente. L’art.4 della stessa Legge, volto a rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, determina che la bolla di consegna del materiale deve indicare anche il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi.

-Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo

I comuni partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo consistente, tra l’altro, nella segnalazione all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti. A tal fine l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti e prima dell’emissione degli avvisi di accertamento sintetici invia una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. I comuni inviano alla stessa qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, indicando fatti, dati ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla.

-Aggiornamento del catasto ed emersione degli “immobili fantasma”

Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al Catasto o di immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili gratuitamente ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia. In caso di mancato aggiornamento entro tale data si procederà all’attribuzione, con oneri a carico dell’interessato, di una rendita presunta da iscrivere in Catasto.

Saranno attuati i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.

Contratti di locazione di fabbricati – Indicazione dati catastali

Dal 1/7/2010 è fatto obbligo di indicare nei nuovi contratti di locazione i riferimenti catastali del fabbricato oggetto della locazione. Per i contratti di locazione già in essere, con provvedimento del 25/6/2010 dell’Agenzia delle Entrate, è stato approvato il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) e del nuovo modello di co per i contratti già registrati deve essere presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto, nel termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. La mancata

indicazione è punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.

-Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all’importo di € 5.000,00:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000,00;
  • gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000,00 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000,00 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
  • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000,00;
  • i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000,00 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.

È prevista l’applicazione delle seguenti sanzioni di cui all’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007: la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di € 3.000,00, nel caso di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000,00 e di assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000,00

-Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di imposto non inferiore a € 3.000,00. Sarà pertanto possibile una puntuale ricostruzione della congruità dei volumi di affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l’individuazione di spese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione della capacità contributiva, ai fini dell’accertamento sintetico.

L’obbligo infatti si applica solo ai soggetti passivi IVA, ma saranno da segnalare anche le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e certificate da scontrino o ricevuta fiscale.

-Adeguamento dell’accertamento sintetico

Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto al 31/05/2010, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che la relativa provvista dei fondi sia avvenuta con redditi dei periodi precedenti, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.

La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza. Essa è consentita se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato. I passi obbligati dell’Ufficio sono i seguenti: 1) invita il contribuente a fornire i dati e le notizie rilevanti, non acquisibili attraverso gli strumenti informatici dell’amministrazione finanziaria, che spieghino le fonti dei fondi utilizzati per il sostenimento delle spese, 2) se anche in base ai nuovi elementi ritiene di proseguire il controllo, invita il contribuente al contraddittorio da accertamento con adesione, 3) in caso di esito negativo di quest’ultimo provvede ad emettere l’atto di accertamento fondato sull’accertamento sintetico.

-Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”

Sono specificamente considerate da sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell’INPS le imprese che cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

-Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica”

E’ prevista una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un periodo d’imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

-Ritenuta 10%

Dal 1° luglio 2010, le banche e le poste che ricevono i bonifici per l’accredito operano una ritenuta d’acconto del 10% sull’importo ricevuto (al netto dell’IVA al 20%) avente ad oggetto le spese che beneficiano delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (36%) e per interventi di risparmio energetico (55%). L’applicazione di tale ritenuta sui bonifici bancari rende non applicabile la ritenuta del 4% effettuata dai condomini sui compensi per le prestazioni relative all’appalto di opere o servizi e quella del 20% per i pagamenti effettuata da professionisti e imprese a favore di altri professionisti. Appare opportuno che questi soggetti non evidenzino sulle fatture emesse alcuna ritenuta d’acconto dell’importo da ricevere in pagamento, per evitare il rischio della doppia imposizione. Per chiarezza e memoria potrebbero riportare in calce al documento la seguente dicitura:

Importo soggetto a ritenuta alla fonte 10% da parte dell’istituto di credito art.25 D.L. 31/5/2010 n.78 conv. con la L.122/2010 ”.

-Autorizzazione preventiva per le operazioni intracomunitarie

Nella dichiarazione di inizio attività occorrerà specificare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Ai soggetti richiedenti sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio interrogabile VIES sino al trentunesimo giorno successivo alla data di attribuzione del numero di partita IVA. Al trentunesimo giorno il soggetto sarà incluso nell’archivio VIES, qualora non sia stato emanato dall’Agenzia delle Entrate un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le predette operazioni.

-Concentrazione della riscossione nell’accertamento

Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi diventano esecutivi decorsi 60 giorni dalla data della notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. Le modalità saranno stabilite con un prossimo provvedimento delle Entrate. In presenza di fondati pericoli per l’incasso dei crediti erariali, dopo 60 giorni dalla notifica l’agente della riscossione può procedere alla riscossione integrale delle somme indicate (imposte, sanzioni, interessi) anche prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso.

L’agente della riscossione, per quanto sopra, decorsi 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento non pagato e divenuto titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento dovrà procedere all’esecuzione forzata. Decorso un anno dalla notifica degli atti, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere prevista dall’art.50 del DPR 602/73. Essa deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Per coloro che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sul reddito o Iva e relative sanzioni per importi superiori a € 50.000,00, alienano simulatamente beni o compiono atti fraudolenti su beni propri o altrui è prevista una pena detentiva da sei mesi a quattro anni. La reclusione prevista è da un anno a sei anni se i tributi sono superiori a € 200.000,00 .

-Preclusione autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Dal 1° gennaio 2011 la compensazione “orizzontale” dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento e sempre che non sia intervenuto un provvedimento si sospensione della riscossione in presenza di impugnativa dell’atto da parte del contribuente. In caso si inosservanza di tale divieto si applica una sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di sospensione, i termini di decadenza e prescrizione dell’atto contestazione e di irrogazione delle sanzioni decorrono dal giorno successivo alla data di definizione della contestazione. Il contribuente ha la facoltà di pagare, anche parzialmente, gli importi iscritti a ruolo compensando crediti relativi alle stesse imposte.

È prevista la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo e i crediti maturati nei confronti delle Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ad appalti.

Per effettuare tale compensazione, possibile dal 1° gennaio 2011, è necessario che:

  • il crediti verso tali enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
  • il creditore acquisisca la certificazione, di cui all’art. 9, co. 3-bis del D.L. n. 185/2008, che il

relativo credito relativo a somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile. Detta certificazione è inoltre necessaria ai fini dell’estinzione del debito iscritto a ruolo.

In caso di mancato versamento da parte dei suddetti enti dell’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l’agente della riscossione passa alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore.

È stato, infine, modificato l’articolo 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 il quale nell’attuale formulazione prevede la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di certificare, entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza, ai creditori che ne facciano richiesta, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

-Recupero crediti INPS

A decorrere dal 1 gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il mancato pagamento nei termini di 60 giorni dalla notifica darà luogo all’inizio del procedimento di espropriazione forzata da parte dell’agente della riscossione. L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite P.E.C. , messi comunali o agenti della polizia municipale, raccomandata A/R.

Cedolare secca sugli affitti e sanzioni L’art. 2 del DLgs. prevede che, a decorrere dall’anno

2011, il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate (locatore) può optare per il nuovo regime di determinazione del reddito, cosiddetto “cedolare secca sugli affitti”, in alternativa a quello ordinario. La “cedolare secca” non si applica alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa, nell’esercizio di arti e professioni, da enti non commerciali. Essa consiste in un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali e dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. Ai sensi della lett. a) dell’art. 2 co. 6, la “cedolare secca” sostituisce l’imposta di registro sul contratto di locazione a decorrere dall’anno 2011, per i contratti a canone concordato e a decorrere dall’anno 2014, per tutti gli altri contratti. La “cedolare secca” sugli affitti si applica a decorrere dall”.1.2011 e si applica ai contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. La “cedolare secca” può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. La base imponibile della c.d. “cedolare secca” sugli affitti è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti. L’aliquota unica applicabile è pari al 20% del canone annuo di locazione. Il versamento deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del saldo IRPEF. È previsto altresì

l’obbligo di versamento in un acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% dall’anno Sono raddoppiate le sanzioni amministrative previste per la mancata o ridotta indicazione nella dichiarazione dei redditi del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo rispetto alla misura effettiva. Tali sanzioni si applicano senza alcuna riduzione nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento. Con riferimento al contratto di locazione, l’art. 2 co. 3 del DLgs.

chiarisce che la registrazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione agli Enti competenti delle generalità del locatore . L’omessa registrazione è punita con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. A norma del co. 8 dell’art. 2, per i contratti di locazione di immobili abitativi che, al ricorrere delle condizioni, non sono registrati entro i termini previsti dalla legge, è stabilito per Legge che:

1) la loro durata è stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di registrazione (volontaria o d’ufficio);

2) al rinnovo si applica la disciplina dei c.d. “4 anni più 4” contenuta nell’art. 2 1 della L. 9.12.98 n. 431; 3) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è pari al triplo della rendita catastale e dal secondo anno è incrementato del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT. Al fine di tutelare il locatario, tuttavia, se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito tra le parti. Il successivo co. 9 dell’art. 2 stabilisce che la disposizione contenuta nell’art. 1 co. 346 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005), che prevede la nullità dei contratti di locazione non registrati, è estesa ai casi in cui 1) il canone indicato nel contratto di locazione registrato sia inferiore a quello effettivo; 2) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. In entrambi i casi, nonostante il contratto sia nullo, si applica la nuova disciplina introdotta dal citato co. 8 art. 2 del DLgs. in commento. La disciplina contenuta nei co. 8 e 9 dell’art. 2 non si applica se il contratto di locazione viene registrato entro il 31.12.2010

Altre disposizioni

Fra le altre disposizioni si segnalano

1) i controlli che dovranno essere avviati nei confronti di coloro che si avvalgono di prestazioni sociali agevolate in funzione del livello del reddito, per contrastare il fenomeno della falsa indicazione di dati al fine di usufruire indebitamente di tali agevolazioni,

2) la tendenziale diffusione dello strumento della Posta Elettronica Certificata (P.E.C) in tutti i rapporti del cittadino con gli uffici finanziari e previdenziali, come per esempio per la notifica delle cartelle di pagamento,

3) i termini di decadenza per l’iscrizione al ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, limitatamente al periodo compreso tra il 1/1/2010 e il 31/12/2012, non si applicano ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente al 1/1/2004.

Attestato di Certificazione Energetica

Con riferimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.8745/2008, viene stabilito che ai contratti di locazione di immobili, locazione finanziaria e affitto di aziende comprensive di immobili, stipulati o rinnovati a partire dal 1 luglio 2010, deve essere allegato l’attestato di certificazione energetica. Tale adempimento si aggiunge a quello già in vigore per la compravendita di unità immobiliari.

A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell’occasione i migliori saluti.
Dott. Paolo Colombo