Rescaldina, 13 ottobre 2010
CIRCOLARE DI STUDIO N. 04/2010 : “ Tesserino di riconoscimento negli appalti ”.
L’art.5 della legge 136/2010 (legge antimafia), ha rettificato il contenuto della tessera di riconoscimento degli addetti occupati nelle attività in regime di appalto e subappalto prevista dall’art. 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).
In base alle nuove disposizioni il datore di lavoro è obbligato, nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, per tutti gli appalti pubblici e privati, a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento che, a partire dal 07.09.2010 deve contenere i seguenti dati:
– Fotografia del lavoratore
– Generalità del lavoratore
– Data di assunzione
– Autorizzazione al subappalto (nel caso di lavori pubblici).
L’art.20 del T.U. Sicurezza prevede che i lavoratori interessati devono obbligatoriamente esporre la citata tessera di riconoscimento. Per i lavoratori autonomi l’art. 21 del T.U. Sicurezza prevede che gli stessi devono provvedere in proprio a munirsi della tessera di cui sopra e che la stessa deve contenere, oltre alla fotografia e alle generalità, anche l’indicazione del committente. La disposizione obbliga pertanto ad avere più tessere in caso si eseguano lavori per più committenti.
Nonostante la citata legge 136/10 non abbia modificato la norma specifica del T.U. Sicurezza riguardante i cantieri edili, si ritiene che vista la finalità della norma e il riferimento comunque alla generalità degli appalti, le nuove disposizioni siano applicabili anche ai cantieri edili.
A disposizione per ulteriori informazioni, si porgono nell’occasione i migliori saluti.
Dott. Paolo Colombo