Circolare del del 31/05/2011
Oggetto (Art.21 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010 conv. con modificazioni dalla L.30 luglio 2010 n.122 ; D.L. n.70 del 5 maggio 2011; Circ.24/E 30/5/2011 Agenzia delle Entrate :
Obbligo di segnalazione delle operazioni I.V.A..
In data 22 dicembre 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha definito nel dettaglio le caratteristiche ed il contenuto della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il cui obbligo è stato introdotto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010 conv. con modific. nella Legge 30 luglio 2010 n.122. L’adempimento riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA, rimanendo escluse tutte le operazioni fuori campo (es. servizi verso committenti esteri), soggette a fatturazione se di importo pari o superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a tremilaseicento euro al lordo dell’imposta. Queste ultime operazioni fino al 30/06/2011 sono escluse dall’obbligo di comunicazione e se “non imponibili” ed “esenti” dovranno essere comunicate se di importo pari o superiore a € 3.600,00. Non formano oggetto di comunicazione le operazioni “escluse” da Iva.
Il D.L.70/2011 ha modificato l’originaria disposizione del D.L.78/2010, introducendo una causa di esclusione dall’obbligo di comunicazione, riguardante le operazioni di importo almeno pari a € 3.600,00 effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi ai fini IVA, qualora il pagamento del corrispettivo avvenga tramite carte di credito, bancomat o carte prepagate emessi da banche, poste e altri intermediari finanziari residenti in Italia. L’esclusione NON OPERA per pagamenti tramite assegni.
Sono pertanto obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva –imprenditori, artisti e professionisti- che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nel territorio dello Stato rilevanti ai fini IVA, “imponibili”, “non imponibili” ed “esenti” . Sono esclusi i contribuenti “minimi”.
Nella comunicazione dovranno essere indicati per ciascuna cessione o prestazione i dati normalmente indicati sui documenti fattura; in caso di operazioni con emissione di ricevuta o scontrino fiscale l’acquirente dovrà fornire i propri dati identificativi : codice fiscale, cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale ovvero, se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, ragione sociale, domicilio fiscale.
In caso di più contratti collegati tra di loro, la comunicazione delle operazioni è obbligatoria qualora l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti sia pari o superiore al limite indicato. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora l’ammontare annuo dei corrispettivi dovuti sia complessivamente pari o maggiore allo stesso limite.
Le seguenti operazioni sono espressamente escluse dall’obbligo di comunicazione:
- importazioni, esportazioni;
- operazioni intracomunitarie riepilogate nei modelli Intrastat;
- operazioni “black list”;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 29/09/1973, n. 605 (contratti di assicurazione, somministrazione di energia elettrica, servizi di telefonia, acquisti da parte dei condomini).
Sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali, le operazioni soggette a reverse charge e le operazioni soggette al regime speciale del margine.
La scadenza per l’invio telematico della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le operazioni registrate od effettuate nell’anno 2011, la scadenza pertanto è il 30/04/2012. Per assicurare la gradualità dell’applicazione, per il 2010 sono da comunicare le sole operazioni soggette a fatturazione di importo superiore a € 25.000,00. La trasmissione dovrà essere inoltrata entro il 31/10/2011.
La trasmissione della comunicazione avverrà telematicamente mediante il sistema Entratel.
L’analisi e l’incrocio dei dati acquisiti tramite l’invio telematico delle operazioni di maggior ammontare permetterà una rapida e mirata azione di controllo sia delle “frodi carosello” che delle “false fatturazioni”, sia della reale capacità contributiva dei soggetti passivi.
A disposizione per ulteriori informazioni, porgo nell’occasione i migliori saluti.
Dr. Colombo Paolo