Rescaldina, 21/06/2013
Oggetto : In G.U. il decreto che proroga le detrazioni per efficienza energetica e ristrutturazioni
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno, entra in vigore il decreto legge n. 63 del 2013, che proroga fino al prossimo 31 dicembre le detrazioni fiscali sugli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, con l’agevolazione che sale al 65%. I condomini, invece, avranno tempo fino al 30 giugno 2014. Conferma anche per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie, “allargato” all’acquisto di mobili e arredi.
Le nuove misure sono contenute nel decreto attuativo della direttiva n. 2010/31/UE, approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio e pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2013. Il provvedimento è finalizzato a fornire risposta all’esigenza di incentivare la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto UE, scongiurando così l’applicazione dei meccanismi sanzionatori derivanti dalla procedura d’infrazione avviata da Bruxelles nel 2012.
Più precisamente, il D.L. n. 63/2013 si prefigge l’obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili, sostenere la diversificazione energetica, promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico e conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.
Queste le principali novità contenute nel provvedimento:
Partendo dalle misure relative alle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, i principali elementi di novità contenuti nel provvedimento sono, da un lato, la proroga a “doppio binario” del termine di fruizione dell’agevolazione (fino al 31 dicembre 2013 per le persone fisiche, fino al 30 giugno 2014 per i condomini); dall’altro, l’innalzamento della detrazione dal 55 al 65% della spesa sostenuta.
Rispetto al bonus introdotto dall’art. 1 della Finanziaria 2007, in scadenza al 30 giugno 2013 dopo aver formato oggetto di diverse proroghe –l’ultima stabilita dal decreto Sviluppo n. 83/2012 – l’agevolazione non è stata riproposta per alcune tipologie di interventi, per i quali pertanto la detrazione non sarà più fruibile a partire dal 1° luglio 2013. Tra questi, in particolare, si segnalano gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici, insieme alle spese sostenute per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda e sanitaria.
L’agevolazione sarà invece prorogata, nella nuova misura del 65% per:
- gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (a patto che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore ai parametri stabiliti dall’art. 1, comma 344, legge n. 296/2006);
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti (relativi a pareti, coperture, pavimenti, infissi e finestre);
- l’installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Tra questi ultimi, in particolare, si ricomprendono i generatori di calore alimentati con legna, oli vegetali o altre fonti rinnovabili.
I condomini avranno più tempo per fruire della detrazione maggiorata sugli interventi energetici.
Per tale tipologia di soggetti, infatti, il bonus fiscale è esteso a tutto il 2014, in ragione del più ampio margine temporale necessario all’assunzione delle delibere assembleari per l’approvazione dei lavori. L’agevolazione, in questo caso, riguarderà le ristrutturazioni “importanti” che coprano almeno il 25% della superficie dell’involucro esterno dell’edificio.
A fronte dell’innalzamento della percentuale di detrazione sulla spesa effettuata, resta invariato il tetto del beneficio conseguibile, con un conseguente abbassamento della soglia di spesa massima su cui applicare l’agevolazione stessa, fissata in funzione della tipologia di intervento. Rimane invariata, inoltre, la ripartizione in 10 quote annuali – di pari importo – della detrazione sulle spese debitamente documentate.
Nella tabella riepilogativa le nuove soglie di spesa massima agevolabile.
Passando alle novità relative alle spese per ristrutturazioni edilizie, anche in questo caso si segnala una proroga, al 31 dicembre 2013, dell’agevolazione nella misura “maggiorata” del 50% entro l’attuale limite massimo di spesa pari a 96.000 euro.
Si ricorda che la detrazione per le spese effettuate ai sensi dell’art. 16-bis TUIR era stata elevata dal 36 al 50% dall’art. 11 del D.L. n. 83/2012, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno A partire dal 1° gennaio 2014, invece, la detrazione tornerà ad essere prevista nella misura ordinaria del 36% nel limite massimo di spesa di 48.000 euro. Anche in questo caso la detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.
Tra le spese per le quali è possibile fruire della detrazione rientrano quelle:
- relative a interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle relative pertinenze;
- relative a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- di restauro e risanamento conservativo;
- per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
In particolare, il decreto prevede un allargamento della detrazione anche agli interventi di ristrutturazione relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici, di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), TUIR.
Ma le novità non finiscono qui. Infatti, il decreto prevede un allargamento della detrazione agevolata del 50%, nel tetto massimo di spesa di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili, destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La nuova agevolazione (pari a un importo massimo di 5.000 euro su un tetto di spesa di 10.000 euro) si aggiunge a quella prevista per gli annessi interventi di ristrutturazione, può essere fruita con riguardo a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione e deve essere anch’essa ripartita in 10 rate.
Esempio
A fronte di interventi di ristrutturazione su due distinte unità abitative, che comportino costi rispettivamente per 48.000 e 42.000 euro – di cui 12.000 euro per arredi riferibili alla prima abitazione e 9.000 euro per arredi riferibili alla seconda abitazione – la detrazione complessiva sarà pari a 44.000 euro (18.000 + 16.500 + 5.000 + 4.500) da ripartire in 10 anni.
Distinti saluti.
Dr. Paolo Colombo