Addì, 20/09/2012
OGGETTO : L. 7/8/2012 N. 134 ART.13-TER – RESPONSABILITA’ APPALTATORE
Il D.L. “Crescita” n. 83 del 2012 è stato convertito nella L. 134 del 7/8/2012, in vigore dal 12 agosto.
Riguardo alla responsabilità solidale in materia di appalti l’art.13 ter della L.134 del 7/8/2012 sostituisce l’art. 35 co.28 della L. 248/2009 e introduce la responsabilità solidale del fornitore, appaltatore e subappaltatore in merito ai versamenti dovuti all’Erario relativi sia alle ritenute fiscali sul reddito da lavoro dipendente, sia all’imposta sul valore aggiunto.
La norma, che si applica agli appalti per opere e servizi e alle forniture prevede pertanto che:
– i soggetti responsabili in solido dei versamenti sono il committente, l’appaltatore e il subappaltatore;
– tale responsabilità riguarda, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di appalto/subappalto;
– non opera la limitazione temporale della responsabilità, originariamente fissata in due anni dalla cessazione dell’appalto.
Affinchè venga meno la responsabilità solidale del committente/appaltatore, questi deve effettuare un’apposita verifica dell’avvenuto versamento all’erario, da parte ell’appaltatore/subappaltatore, delle ritenute fiscali sul reddito da lavoro dipendente e dell’I.v.a. relativi alla prestazioni effettuate, i cui termini siano già scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.
Al fine dell’effettuazione della verifica viene disposto che il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi oppure dalla consegna di una asseverazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Dottori Commercialisti, CAF, ragionieri e periti commerciali, esperti contabili, consulenti del lavoro) che certifichi gli avvenuti versamenti all’erario.
Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento sono previste a carico del committente apposite sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 200.000,00 euro).
Le nuove norme operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici.
Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti come individuate dal codice dei contratti (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).
Distinti saluti.
Dr. Colombo Paolo