OBBLIGATORIO IL CDA NELLE COOPERATIVE

Ampio intervento della legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017) sulla disciplina delle società cooperative.

Per quanto attiene la governance, la legge di Bilancio 2018 (comma 936, lettera b), interviene su vari aspetti.

In primo luogo, con una modifica dell’articolo 2542 del codice civile, viene previsto l’obbligo per le cooperative di affidare l’amministrazione ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti, che dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (articolo 2542, comma 2, codice civile).

Da ciò consegue che le cooperative, dal 1° gennaio 2018, non potranno più avere un amministratore unico o il consiglio di amministrazione composto da due membri.

Altra innovazione riguarda le cooperative srl aventi meno di 20 soci oppure un attivo non superiore a un milione di euro (di cui al secondo comma dell’articolo 2519 del codice civile), alle quali viene esteso l’articolo 2383, secondo comma (previsto per le società per azioni) che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi.

Per effetto di tale disposizione, quindi, dal 1° gennaio 2018, per tutte le tipologie di cooperative, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi e scadono alla data dell’assemblea nominata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Le suddette modifiche impattano profondamente sull’organizzazione delle cooperative: le cooperative, infatti, dovranno provvedere a modificare gli organismi di amministrazione ed eventualmente gli statuti, in accordo con le nuove disposizioni.

Al riguardo, con una direttiva rivolta ai revisori delle cooperative, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per risolvere alcune questioni legate alle novità.

Innanzitutto, il Ministero chiarisce che le cooperative amministrate da un amministratore unico o da un organo collegiale nominato fino alla revoca, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono da ritenersi irregolari.

Il soggetto obbligato alla convocazione dell’assemblea per la nomina del consiglio o per il rinnovo della nomina a termine è l’organo amministrativo irregolare, che è anche il destinatario delle diffide e degli inviti del revisore.

Inoltre, puntualizza il Ministero, le modifiche statutarie sono necessarie nei “soli casi in cui sia eventualmente prevista unicamente la forma dell’amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche”. Il revisore, in tal caso, dovrà provvedere “ad informare l’organo amministrativo che le previsioni contra legem sono chiaramente inapplicabili e raccomandandone la tempestiva modifica”.

il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 9-2018/I, ha rilasciato alcuni chiarimenti sulle novità della L. 205/2017 alla disciplina sulle società cooperative.
In particolare, l’art. 1 co. 936 della L. 205/2017 ha modificato l’art. 2542 c.c., inserendo l’obbligo, al nuovo co. 2, della forma collegiale dell’organo amministrativo, che deve essere composto da almeno 3 membri. Viene così esclusa la possibilità di ricorrere all’amministratore unico.
Non avendo previsto il legislatore una specifica norma transitoria, né un termine espresso entro il quale occorre adempiere, secondo il Consiglio nazionale del Notariato in forza dell’entrata in vigore della norma (1.1.2018), questa imporrebbe l’obbligo alla convocazione assembleare “senza indugio” ai fini dell’adeguamento, con conseguente nomina del cda.
In tal senso, allora, viene richiamato l’art. 2631 c.c., che detta il termine di 30 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci.
Quanto, poi, all’estensione dell’art. 2383 co. 2 c.c. (che nella spa limita il mandato degli amministratori per un periodo non superiore a tre esercizi) alle cooperative (srl) con determinate caratteristiche, mancando una esplicita previsione, il limite di tre esercizi decorrerebbe da quello in corso.